- 20-06-2025

Nella sent. n. 84 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 20 agosto 2024, n. 12 (recante modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna.
Viene in luce la ratio «chiaramente» organizzativa della disposizione impugnata, volta a ("cercare” di) assicurare «in funzione della tutela della salute» l’erogazione dell’assistenza primaria in aree disagiate prive di medici di medicina generale, in un contesto di crisi strutturale del sistema, ovvero a offrire una risposta tempestiva a criticità che incidono sulla concreta fruizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte della popolazione.
Su questa base, la disposizione viene ricondotta alla competenza legislativa della Regione Sardegna nella materia «tutela della salute», in particolare per quanto riguarda i profili organizzativi dell’assistenza primaria, ricavandone la non fondatezza della censura relativa alla lesione della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile”.
In particolare, la Corte sottolinea che, «interpretata correttamente» alla luce del contesto emergenziale in cui si inserisce, la previsione che consente il ricorso a medici di medicina generale in quiescenza si giustifica per il fatto di garantire, anche in tali contesti critici (in partic., con grave carenza di medici convenzionati), la continuità assistenziale e l’erogazione delle prestazioni essenziali riconducibili all’assistenza primaria, a beneficio sia della qualità del servizio sia dell’effettivo godimento del diritto fondamentale alla salute.