- 19-06-2025

Nella sent. n. 80 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione provinciale (della Provincia di Bolzano), ravvisandone «l’evidente difformità» con le seguenti previsioni del codice dei contratti pubblici:

∙ l’obbligo, a pena di esclusione dalla procedura di gara, di indicare specificamente nell’offerta economica i costi della manodopera e della sicurezza, considerati elementi «di per sé costitutivi ed essenziali» dell’offerta stessa: la norma provinciale, invece, esonerava gli operatori economici da tale indicazione al momento della presentazione dell’offerta; e

∙ l’obbligo, in capo alla stazione appaltante, di verificare l’anomalia dell’offerta sulla base delle suddette indicazioni: l’insorgenza di tale obbligo veniva infatti differito dopo la formazione della graduatoria, e circoscritto, per di più, al solo operatore economico classificatosi per primo.