Nella sent. n. 80 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione provinciale (della Provincia di Bolzano), ravvisandone «l’evidente difformità» con le seguenti previsioni del codice dei contratti pubblici:
∙ l’obbligo, a pena di esclusione dalla procedura di gara, di indicare specificamente nell’offerta economica i costi della manodopera e della sicurezza, considerati elementi «di per sé costitutivi ed essenziali» dell’offerta stessa: la norma provinciale, invece, esonerava gli operatori economici da tale indicazione al momento della presentazione dell’offerta; e
∙ l’obbligo, in capo alla stazione appaltante, di verificare l’anomalia dell’offerta sulla base delle suddette indicazioni: l’insorgenza di tale obbligo veniva infatti differito dopo la formazione della graduatoria, e circoscritto, per di più, al solo operatore economico classificatosi per primo.