Nella sent. 78 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-bis, terzo comma, della legge recante le "Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all’art. 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni, in riferimento all'art. 24 Cost.
Secondo la Corte, infatti, la pur indubitabile differenza di ratio dei permessi di necessità rispetto ai permessi premio non osta a che il termine per proporre reclamo, per il detenuto, sia reso omogeneo in relazione a entrambi i benefici; non muta, invece, l’attuale termine di ventiquattro ore per il reclamo da parte del pubblico ministero.
Viene precisato che in presenza di ragioni di particolare urgenza il detenuto può presentare il più presto possibile la propria impugnazione e che spetta al legislatore riconsiderare eventualmente la complessiva disciplina in questione, se del caso, "ricalibrando per entrambe le parti i termini per l’impugnazione e la complessiva disciplina relativa alla sospensione dell’esecuzione del permesso in pendenza di tali termini, in modo comunque idoneo a consentire il pieno esplicarsi del diritto di difesa".
- 03-06-2025