- 30-05-2025

Nella sent. n. 76  la Corte ha riscontrato la violazione degli articoli 13, 24, 32 e 111 della Costituzione in relazione alla disciplina dei trattamenti sanitari coattivi, censurando l’omessa previsione della comunicazione del provvedimento sindacale e della notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, nonchĂ© l’omessa previsione dell’audizione della stessa persona interessata prima della convalida del trattamento. Considerando, inoltre, che la necessitĂ  di conoscere i provvedimenti restrittivi della libertĂ  personale e le relative ragioni giustificative sussiste anche in caso di proroga del trattamento sanitario coattivo originariamente disposto, essa ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimitĂ  costituzionale della norma relativa a tale proroga, predisponendo, anche per tale profilo, un dispositivo di tipo additivo.

Il trattamento sanitario in degenza ospedaliera viene considerato alla stregua di "un vero e proprio trattamento sanitario coattivo”, in quanto disposto contro la volontĂ  dell’interessato e incidente della sua libertĂ  fisica, con la conseguenza che misura si colloca "sul crinale” tra la libertĂ  di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso, da un lato, e l’esigenza di protezione della salute della persona stessa, dall’altro lato. Su tale base, rifacendosi alla propria giurisprudenza, il giudice costituzionale deduce che le garanzie dell’art. 32, c. 2 Cost. si sommano a quelle dell’art. 13, attribuendo al trattamento un carattere eccezionale; e, con riguardo alla questione sottoposta alla sua attenzione, pur riconoscendo al legislatore ampia discrezionalitĂ  nella disciplina della tutela giurisdizionale, conclude che la norma censurata determinava un’eccessiva compressione del diritto di difesa e del contraddittorio. 

Viene peraltro precisato che resta ferma la possibilità per il legislatore di ridefinire in qualsiasi momento una eventuale diversa configurazione del trattamento sanitario coattivo (purché rispettoso dello statuto costituzionale della libertà personale e dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio), come pure l’adozione di misure aggiuntive di protezione, come la nomina di un curatore speciale al momento della convalida del trattamento.