La sentenza n. 70 del 2025 dichiara illegittime le disposizioni recanti il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare contenute nella "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 Cost.
Secondo la Corte, infatti, un tale meccanismo comporta che, per l’intero corso del procedimento disciplinare, l’avvocato che intenda rinunciare all’iscrizione all’albo non possa ottenere la cancellazione ed esercitare i diritti e le libertà di rango costituzionale "che si esplicano attraverso la fuoriuscita dall’Ordine o che, comunque, la presuppongono”. Nello specifico, la restrizione, anche se solo temporanea, della libertà dell’iscritto di decidere autonomamente sulla propria permanenza nell’Ordine professionale è ritenuta in contrasto con:
∙ l’art. 2 Cost.: traducendosi in un vulnus alla libertà di autodeterminazione;
∙ l’art. 4 Cost.: incidendo in maniera sproporzionata sulla libertà di lavoro dell’avvocato;
∙ l’art. 3 Cost.: non rispettando il canone di proporzionalità e di adeguatezza (e, più in generale, di "ragionevolezza”), in forza del quale le finalità pubbliche devono essere realizzate con la minore incidenza possibile sulle libertà individuali.