Nella sentenza n. 62 la Corte chiarisce preliminarmente che le censure sollevate dal giudice a quo concernono esclusivamente il divieto, per le imprese funebri, di svolgere il servizio di ambulanza con NCC per trasporti non urgenti. Su questa base viene quindi valutata l’incidenza della norma regionale sulla concorrenza, distinguendo due profili che conducono a conclusioni differenti:
- a) il divieto imposto alle imprese funebri, di esercitare trasporto di soccorso viene fatto salvo: la norma, infatti, secondo la Corte, mira a tutelare soggetti vulnerabili e a evitare indebite pressioni da parte delle imprese funebri, trovando dunque il suo fondamento (legittimo) nella materia della tutela della salute;
- b) il divieto di esercitare servizio di NCC di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile di pazienti viene invece ritenuto illegittimo, in quanto, risulta incidere «direttamente, e con effetti tutt’altro che marginali» sulla concorrenza. Esso infatti non solo non mira a proteggere un interesse correlato alla tutela della salute o di altro interesse pubblico affidato alla cura della Regione, ma "inserisce una barriera alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, influendo negativamente anche sulla libera scelta dei cittadini, in assenza di ragioni di interesse generale".
Di qui l’illegittimità costituzionale:
- della norma della legge reg. Calabria per contrasto con l’art. 117, c. 2, lett. e), Cost., nella parte in cui vieta alle imprese funebri l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile
e, in via consequenziale, per analogo vizio di competenza, constatato l’«evidente nesso di reciprocità, che lega le due previsioni in una logica unitaria»:
- della norma della legge reg. Calabria, anche nella parte in cui vieta l’esercizio di attività funebre ai soggetti che svolgono il solo servizio di NCC con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile.