- 24-04-2025

Nella sentenza n. 58 la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, per violazione dell’art. 3 Cost., del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)), nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Diritto del minore ad una famiglia”).

Viene conseguentemente estesa l’applicazione della suddetta disposizione anche al difensore d’ufficio nei procedimenti disciplinati dalla legge sulle adozioni, non solo nei casi di irreperibilità dell’assistito, ma anche in quelli di insolvenza. 

In entrambi i casi, motiva la Corte, l’obbligatorietà della difesa d’ufficio – da cui discende l’irrinunciabilità dell’incarico – si fonda su una medesima natura pubblicistica, la quale comporta il riconoscimento del diritto del professionista a ricevere un compenso. Tale diritto sorge con riferimento all’"an” della pretesa, ossia al fatto stesso dell’esecuzione della prestazione, e trova copertura nell’erario, che interviene in via di anticipazione nei casi di insolvenza o irreperibilità dell’assistito, rispondendo ciò all’esigenza di garantire una corrispondenza necessaria tra la pienezza del diritto di difesa e la retribuzione del difensore per l’attività svolta. Viene considerato inoltre che  nel funzionamento della difesa d’ufficio, al rapporto fiduciario tra difensore e assistito si affianca quello tra difensore ed erario, il quale, intervenendo in via anticipatoria, assicura non solo la giusta remunerazione dell’opera professionale, ma anche la tutela effettiva del diritto di difesa, conservando, peraltro, la facoltà di rivalersi sull’assistito, qualora questi torni ad essere reperibile o solvibile, salvo che non abbia ottenuto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Partendo da tali premesse e rilevando, inoltre, l’identità di ratio tra le situazioni a confronto – nonché la sostanziale omogeneità degli interessi e delle condizioni delle parti coinvolte nei procedimenti penali e in quelli minorili civili – la Corte conclude che "i compensi maturati e le spese sostenute dal difensore d’ufficio del genitore insolvente devono essere integralmente anticipati dall’erario, comprensivi degli accessori, in quanto finalizzati alla tutela di interessi egualmente delicati e costituzionalmente rilevanti, siano essi quelli del genitore e del minore nei procedimenti di adozione, ovvero della persona indagata, imputata o condannata nel processo penale.”