- 22-04-2025

Con la sentenza n. 56 la Corte costituzionale, rifacendosi alla propria giurisprudenza pregressa, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.

La Corte constata che il legislatore, pur comprimendo in parte il potere del giudice di valutare pienamente le circostanze oggettive e soggettive del reato, ha tuttavia fatto salva l’attenuante a effetto speciale della collaborazione del reo, interpretando questo come un segnale del rilievo assegnato all’incentivo premiale, quale strumento per minare i correlati fenomeni criminosi. Pertanto, essa considera «a questo punto distonica» rispetto alla stessa intenzione del legislatore, la “neutralizzazione” della attenuante nell’ipotesi in cui l’autore del reato sia recidivo, finendo essa per vanificare l’incentivo alla collaborazione.