- 22-04-2025

In linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte, nella sentenza n. 55, ribadisce la centralità dell’interesse del minore alla luce dei princìpi costituzionali e dell’evoluzione della legislazione ordinaria.
La Corte dichiara quindi l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce in modo automatico la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di condanna per il reato di cui all’art. 572, secondo comma, c.p., commesso in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale. Secondo la Corte, infatti, tale automatismo si è posto in contrasto con l’interesse del minore, in quanto imponeva al giudice di applicare la pena accessoria senza consentire una valutazione in concreto dell’interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l’irrogazione della pena principale, la relazione tra genitori e figli in tutte ipotesi in cui (come nel caso di specie) risultasse accertata la ricomposizione del quadro familiare e l’interesse del minore potesse risultare meglio protetto, quindi, senza che fosse sospesa la responsabilità genitoriale.