La sentenza n. 52 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».
La Corte ha ribadito che il principio dell’interesse preminente del minore – garantito dalle disposizioni costituzionali, interpretate alla luce delle pertinenti norme internazionali e dell’ordinamento dell’Unione europea – impone che le esigenze connesse all’esecuzione intramuraria della pena debbano, di regola, cedere il passo di fronte alla necessità di garantire al minore in tenera età una «relazione diretta» con almeno uno dei genitori. Di qui, dunque, la pronuncia additiva di accoglimento della questione in riferimento agli artt. 3, 30 e 31, 2 c., Cost. derivando da essa la possibilità al padre detenuto - ferma restando la necessaria verifica da parte del Tribunale di sorveglianza della sussistenza delle condizioni - di accedere alla detenzione domiciliare speciale «quanto meno» nei casi in cui la madre sia deceduta o si trovi comunque nell’impossibilità di provvedere alla cura e all’educazione del figlio.
- 18-04-2025