Nella sentenza n. 51, in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio, la Corte chiarisce che:
∙ nell’esercizio delle funzioni fondamentali di pianificazione urbanistica, l’autonomia comunale può essere compressa per esigenze di tutela di interessi generali che richiedano di essere curati a un livello territoriale più ampio e che
∙ le leggi regionali che comportino deroghe al principio di pianificazione sono soggette a un giudizio di proporzionalità con riguardo all’adeguatezza e necessarietà della limitazione imposta all’autonomia comunale in merito a una funzione amministrativa che il legislatore statale ha individuato come connotato fondamentale dell’autonomia stessa.
Nel caso di specie, la disposizione censurata incideva sulla funzione di pianificazione urbanistica e tuttavia non era proporzionata.
Di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 5, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. p), e sesto comma, e 118 Cost. - di una disposizione recata da una legge della Regione Lazio in materia di "rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” che subordinava l’ammissibilità degli interventi edilizi previsti alla "previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.p.r. 380/2001”, senza peraltro indicare specificamente, «nella vasta gamma di titoli edilizi previsti dal t.u. edilizia», quale fosse necessario ai fini della realizzazione degli interventi previsti.