Nella sentenza n. 44 del 2025 oggetto del sindacato di costituzionalità sono una serie di disposizioni censurate inserite in sede di conversione dei rispettivi decreti-legge, inerenti alla disciplina dei contributi pubblici in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Si rimanda alla seguente tabella per una sintesi delle principali questioni di legittimità costituzionale esaminate e dichiarate tutte dalla Corte non fondate.
Questione di legittimità cost. |
Sintesi |
Esito
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Violazione dell’art. 77 Cost. per difetto di omogeneità tra le disposizioni inserite in sede di conversione e il contenuto originario del decreto-legge |
Le disposizioni inserite in sede di conversione non risultano eterogenee rispetto all’oggetto originario del decreto-legge. |
Gli emendamenti alla legge di conversione del decreto-legge «devono riguardare lo stesso oggetto di quest’ultimo, a pena di illegittimità costituzionale». Nel caso analizzato, la disposizione contestata non risulta estranea alla materia del decreto-legge, poiché si collega ad altre misure dello stesso decreto e rientra quindi nel perimetro della ratio complessiva. Nei decreti-legge a contenuto plurimo (ad es. come i "milleproroghe”), la coerenza va valutata in base alla ratio unitaria del decreto (ad es. intervenire con urgenza su scadenze o situazioni che richiedono soluzioni temporanee). |
Legificazione del regolamento (d.P.R. n. 146/2017) e definizione della sua natura e degli effetti temporali |
È stata elevata a fonte primaria una norma regolamentare, con conseguente legificazione e produzione di effetti stabili nel tempo. |
Il rinvio recettizio comporta la trasformazione della norma richiamata in norma primaria solo quando il legislatore esprime chiaramente la volontà di incorporarla. Nel caso di specie, tale volontà è risultata evidente dalla formula testuale usata: «da intendersi qui integralmente riportato», che indica l’intenzione di dare valore e forza di legge alle norme regolamentari. Pertanto, si è in presenza di una novazione della fonte, che innalza il regolamento a norma primaria |
Portata temporale della legificazione del regolamento (solo per il 2019 o a regime) |
Il valore di legge delle norme regolamentari non è limitato nel tempo (un solo anno) essendosi in presenza di una legificazione stabile |
La legificazione in questione ha effetti stabili e pro futuro, in quanto: |
Violazione degli artt. 3, 24, 103, 111, 113 Cost. a causa dell’interferenza della legificazione con il giudicato |
La legificazione non ha inciso su un regolamento già annullato (dal Consiglio di Stato) e dunque non ha interferito con il giudicato e i procedimenti in corso. |
La novazione della fonte è avvenuta non già ad opera del d.l del 2023, come conv., ma del d.l. del 2018, come conv., il che vuol dire che, al momento della novazione della fonte, la norma regolamentare non era stata ancora annullata, e che il successivo giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato del 2022 ha riguardato esclusivamente l’illegittimità della norma regolamentare sino alla sua avvenuta legificazione. |
Norma di interpretazione autentica.
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Si è in presenza di una norma di interpretazione autentica |
La disposizione di interpretazione autentica è quella che, «qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell’interpretazione della legge» Nel caso in esame, il legislatore ha chiarito che il richiamo al d.P.R. contenuto nel decreto-legge ha attribuito forza di legge a tutte le disposizioni regolamentari, sin dalla sua entrata in vigore (non del regolamento). Si tratta, dunque, di una norma genuinamente interpretativa, che esplicita un significato già sostenuto (spec. da parte della giurisprudenza amministrativa), e non introduce innovazioni normative |
Violazione del principio di concorrenza a causa del meccanismo dello scalino preferenziale |
Il sistema dei contributi, concentrato sulle prime 100 emittenti, non ostacola la concorrenza tra operatori nel settore radiotelevisivo. |
Il meccanismo dello scalino preferenziale, di per sé, non incide irragionevolmente sul principio della concorrenza. Infatti, il principio concorrenziale non può essere inteso semplicisticamente come necessaria apertura del mercato al maggior numero possibile di operatori; inoltre, tra le finalità della tutela della concorrenza vi sono anche l’efficienza economica e la promozione dell’innovazione e il benessere del consumatore. |
Pluralismo informativo garantito dall’art. 21 Cost., dall’art. 11 CDFUE e dall’art. 10 CEDU |
L’ecosistema informativo ha conosciuto cambiamenti profondi, venendo inciso specie da internet, che ha: ∙eliminato barriere tecniche ∙abbattuto i costi di accesso ∙moltiplicato siti e fonti informative ∙ridotto ruolo media tradizionali, ∙aumentato la diffusione di informazioni |
La ricchezza informativa si accompagna a una crisi di qualità: la rete diffonde facilmente contenuti non verificati, polarizzati o dannosi, in assenza di filtri editoriali. La vera sfida odierna del pluralismo dell’informazione, tutelato dalla Costituzione e dalle Carte europee, è quindi la tutela della qualità, non la mera moltiplicazione delle voci. Affinché sia tutelato questo diritto, in un ambiente in cui sono prodotte e distribuite quantità enormi di informazioni, che espongono il cittadino a un vero e proprio sovraccarico mediatico, occorre tutelare e promuovere «la qualità della comunicazione». Quest’ultima, anche e soprattutto nei media tradizionali, può essere assicurata «dando risalto alla funzione dei giornalisti operanti entro strutture dotate di una consistenza organizzativa e tecnologica tale da permettere il vaglio critico delle notizie, le inchieste e le analisi» |
Violazione del pluralismo informativo garantito dall’art. 21 Cost., dall’art. 11 CDFUE e dall’art. 10 CEDU da parte dello "scalino preferenziale” |
Il meccanismo dello scalino preferenziale, pur limitando la partecipazione delle emittenti minori, non è irragionevole |
Lo scalino preferenziale mira a superare la logica del mero sostentamento economico delle numerose emittenti televisive locali e punta, piuttosto, al miglioramento della qualità dell’informazione e all’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative, oltre che al sostegno dell’occupazione delle imprese economicamente stabili e capaci di affrontare il mercato, in piena coerenza con gli obiettivi individuati dallo stesso legislatore al momento dell’istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione |