- 16-04-2025

Nella sentenza n. 43 del 2025 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, cc 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale”, come convertito e sostituito dal d. lgs. n. 26 del 2007 di "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.
Nel pronunciarsi, essa ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiarendo quali siano le condizioni che i legislatori nazionali sono chiamati a rispettare per poter introdurre imposizioni fiscali aggiuntive all’accisa sull’energia elettrica. Viene così chiarito che le imposte indirette addizionali possono essere legittimamente introdotte solo se ricorrono, cumulativamente, due condizioni:
1) devono avere una finalità specifica; 
2) devono rispettare le regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta con esclusione delle disposizioni relative alle esenzioni).
La Corte ha inoltre precisato, sempre in linea con l’interpretazione data dalla giurisprudenza eurounitaria, cosa debba intendersi per "finalità specifica”, chiarendo che non è sufficiente una generica destinazione del gettito.
Sulla base di tali criteri, e in coerenza con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte ha concluso che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica non soddisfa il requisito della finalità specifica. La normativa impugnata, infatti, si limita a prevedere una generica destinazione del gettito "in favore delle province”, come confermato anche dal preambolo dello stesso d.l. n. 511 del 1988, dove si afferma che "le misure impositive in esso previste sono rivolte ad "assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali”.