Nella sentenza n. 36 la Corte ha dichiarato l'illegittimità del divieto, contenuto nel decreto legislativo sul contenzioso tributario, di deposito «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti», per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.
Secondo la Consulta, infatti, l’esclusione di tali atti dalla regola – prevista per la generalità delle prove – della deducibilità in appello nei casi in cui il giudice ne ritenga indispensabile l’acquisizione o ne sia stata impossibile la deduzione in primo grado per causa non imputabile alla parte esibisce una manifesta irragionevolezza, così travalicando il limite all’esercizio della pur ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore nella configurazione degli istituti processuali. Nelle motivazioni della sentenza è dato particolare rilievo:
∙ alla mancanza nelle caratteristiche oggettive – strutturali, effettuali e funzionali – degli atti esclusi, di un elemento differenziale sul quale il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità , possa costruire una disciplina diversificata;
∙ alla loro appartenenza, all’opposto, al più ampio genus delle prove documentali, sottoposte, al ricorrere dei requisiti prescritti, alla regola generale della producibilità in secondo grado;
∙ all’alterazione della parità delle armi in sede difensiva, a scapito della parte che, in base al thema decidendum, sia chiamata attraverso tali documenti a fornire la prova della legittimazione sostanziale o processuale; nonché, quando ne sia stata incolpevolmente impossibile la produzione in primo grado,
∙ all’ingiustificabile compressione del diritto alla prova quale nucleo essenziale del diritto di difesa e del contraddittorio.
Inoltre, nella suddetta pronuncia ha trovato accoglimento anche la q.l.c. relativa alla norma che aveva disposto l’immediata applicazione di un nuovo disposto che aveva riscritto in senso più restrittivo la disciplina dei nova istruttori in appello ai processi di primo e secondo grado e di cassazione incardinati a far data dal giorno successivo all’entrata in vigore della legge, dato che, così disponendo, la previsione transitoria obliterava l’eventualità che, nei processi iniziati in grado di appello dopo tale data – il cui primo grado sia stato incardinato nel vigore della precedente disciplina – le parti, confidando sulla facoltà , loro riconosciuta dalla previgente normativa, di depositare documenti anche nell’eventuale processo di gravame, ne avessero omesso la produzione in prime cure.
In questo modo, infatti, secondo la Corte, lo ius superveniens "sebbene formalmente operi per il futuro", nella sostanza opera un cambiamento retroattivo della disciplina delle prove nel processo, incidendo "sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora in corso".