- 18-03-2025
Con la sent. n. 30 del 2025 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. penit., nella parte in cui limitava la permanenza all’aperto dei detenuti a un massimo di due ore, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
Essa ha infatti ritenuto che tale restrizione mentre, da un lato, comprimeva "in misura ben maggiore del regime ordinario” la possibilitĂ  per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, dall’altro lato, non apportava alcun beneficio effettivo alla sicurezza collettiva, risultandovi semmai in tal senso decisiva l’accurata selezione del ristretto "gruppo di socialità” in cui ciascun detenuto viene inserito dall’amministrazione penitenziaria. Non corrispondendo quindi "in alcun modo alla funzione istituzionale” (in partic., del regime differenziato), la norma censurata determinava un "surplus di punizione” ingiustificato, in violazione sia con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sia con la finalitĂ  rieducativa della pena sancita dall’art. 27, terzo comma, Cost.
Per effetto della decisione, la permanenza all’aperto per i detenuti sottoposti al regime speciale (non in sorveglianza particolare) torna a essere disciplinata dalla norma generale di cui all’art. 10 ord. penit., il quale dispone un minimo di quattro ore giornaliere, con la facoltĂ  della direzione d’istituto di riduzione a due ore solo per giustificati motivi. 
La Corte ha inoltre chiarito che la pronuncia non concerne il regime della sorveglianza particolare, avendo, questa, "una natura sua propria, di tipo disciplinare". Ciò, benchĂ© tale regime, per la sua autonomia funzionale, possa concorrere con quello ex art. 41-bis ordin. penit.; sicchĂ©, qualora tenesse condotte tali da esigere anche la sorveglianza particolare, il detenuto in regime ex art. 41-bis ordin. penit. non fruirebbe piĂą del minimo di quattro ore ex art. 10, primo comma, ordin. penit., ma solo del minimo di due ore (ex art. 14-quater, comma 4, ordin. penit.).