Nella sent. n. 28 del 2025 la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della norma della Regione Sardegna che imponeva un divieto di realizzazione di impianti FER (Fonti di Energie Rinnovabili) per 18 mesi, in attesa dell'approvazione della legge regionale per l’individuazione delle aree idonee.
Chiarita l'irrilevanza della restrizione temporanea del divieto, il giudice costituzionale ha ritenuto che l’art. 3 della legge regionale della Sardegna, recante le "Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali”, sebbene finalizzato alla tutela del paesaggio, violava i principi fondamentali sanciti dalla normativa statale, segnatamente, dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 (ossia: raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, divieto di moratorie, obbligo di avviare procedure autorizzative semplificate per l’installazione di impianti FER nelle aree temporaneamente considerate idonee).
La Corte ha così confermato (in linea con la propria giurisprudenza) che detti principi in materia di produzione dell’energia, proprio in quanto fondamentali, si impongono (anche) alle competenze delle regioni a statuto speciale.