Con la sent. n. 22 del 2025 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione della legge della Provincia di Bolzano sugli "Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato”, per violazione dello statuto speciale.
Viene con ciò chiarito che anche le autonomie speciali devono attenersi al regime sanzionatorio stabilito dall’art. 38 del t.u. edilizia per gli abusi edilizi sopravvenuti. In particolare, la Corte considera l’"impossibilità di ripristino” (nella sua accezione tecnica, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata) e la commisurazione della sanzione al valore venale dell’opera abusiva "principi fondamentali” del testo unico. Di qui il divieto per il legislatore provinciale di introdurre elementi valutativi ulteriori della suddetta impossibilità , di sostituire la misura individuata (intesa come "prezzo” da pagare per mantenere un immobile che andrebbe altrimenti demolito), nonché di graduare la sanzione in funzione della gravità del danno urbanistico arrecato dalla trasformazione del territorio. Ciò che, invece, nel caso in esame, secondo il giudice costituzionale, è avvenuto, all’atto di introdurre criteri di bilanciamento estranei alla normativa statale e di disciplinare il regime sanzionatorio con la disposizione oggetto di impugnazione.