- 08-02-2025

Con la sent. n. 11 del 2025, la Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione», nonché della lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), non riscontrando alcun ostacolo di ordine costituzionale.

La Corte è giunta a questa conclusione rilevando, in particolare:

  • che le disposizioni oggetto della richiesta non rientrano tra le materie per le quali l’art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude il ricorso al referendum abrogativo;
  • che la combinazione delle due abrogazioni ha come effetto l’applicazione del requisito dei cinque anni di residenza legale nel territorio della Repubblica a tutti gli stranieri maggiorenni con cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, quale condizione per la richiesta di cittadinanza;
  • che la finalità perseguita dai promotori, come emerge dal quesito stesso, è quella di ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale necessario affinché i cittadini di Stati non appartenenti all’UE possano ottenere la cittadinanza italiana;
  • che tale finalità non solo è stata esplicitata dai promotori stessi nella memoria e nella presentazione orale, ma è anche oggettivamente desumibile dalla formulazione del quesito e dall’impatto della sua eventuale approvazione sul quadro normativo vigente;
  • che il quesito referendario è chiaro, omogeneo e univoco;
  • che, pur combinando un’abrogazione totale e una parziale per dar luogo a una nuova disciplina di risultato, il quesito non altera la natura abrogativa dell’istituto referendario.