Con la sent. n. 1 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, nella parte in cui richiedono, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo. Sulla base di una giurisprudenza consolidata per cui i criteri selettivi individuati dal legislatore devono essere sorretti da una causa normativa adeguata, correlata alle caratteristiche e alle finalità delle provvidenze in questione, la Corte ha censurato, in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11, paragrafo 1, lett. d) e f), della direttiva 2003/109/CE., il criterio selettivo della residenza prolungata sul territorio nazionale in quanto irragionevole e sproporzionato per tutti coloro, cittadini o stranieri, cui si applica.
- 03-01-2025