- 23-12-2024
È stata rigettata, con la sent. n. 212 del 2024, a motivo dei profili di evidente eterogeneità tra le fattispecie messe a confronto, vuoi sul piano della struttura dei suddetti reati, vuoi su quello dei beni giuridici oggetto di tutela, la questione di costituzionalità dell’art. 635, comma 2, c.p., sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede prevedendo per il danneggiamento delle cose in esso elencate una pena edittale più severa nel massimo (tre anni) di quella stabilita dall’art. 424, primo comma, cod. pen. per il delitto di danneggiamento seguito da pericolo di incendio, che comporta, oltre all’offesa al patrimonio, anche un pericolo per la pubblica incolumità (due anni).