- 19-12-2024

Con la sent. n. 210 del 2024 la Corte costituzionale ha respinto le censure formulate, in riferimento all’art. 9 dello Statuto TAA e all’art. 27, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 114 del 1998, che definisce il «commercio sulle aree pubbliche», nei confronti dell’art. 3, comma 1, lett. v), n. 2) della legge provinciale di Bolzano 2 dicembre 2019, n. 12 (codice del commercio). Per la Corte, infatti, la questione sollevata non tiene conto della spettanza, alle Province autonome, di una competenza più ampia, sulla base dell’art. 117, comma 4, Cost. e della clausola di maggior favore. La Corte considera, inoltre, come dopo il 2001, il d.lgs. n. 114 del 1998 abbia acquisito carattere cedevole, applicandosi solo alle regioni che non abbiano adottato una propria legislazione nella materia del commercio.