La sent. n. 208 del 2024 della Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento all’art. 27, comma 3, Cost. (principio di rieducazione della pena), l’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale (e in via consequenziale dell’art. 676, comma 3-bis, dello stesso codice) nella parte in cui non prevedeva che il giudice dell’esecuzione potesse concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non avesse potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che avrebbero consentito la concessione di tali benefici. La scelta di una pronuncia di accoglimento additiva è stata motivata dalla Corte in considerazione di esigenze di certezza giuridica, che sono particolarmente acute nella materia processuale, ancorché al medesimo risultato sarebbe stato possibile pervenire, sulla base del contesto giurisprudenziale, praticando un’interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata.
- 19-12-2024