Con la sent. n. 181 del 2024, la Corte costituzionale ha preliminarmente ritenuto ammissibile la sollevazione della questione per violazione della normativa direttamente applicabile del diritto dell’Unione europea a fronte dell’art. 117, comma 1, ribadendo che, pur nel concorso di rimedi, può, anche in tale ipotesi, essere sollevata questione di legittimità costituzionale qualora essa presenti "un tono costituzionale” a motivo del suo collegamento con interessi o principi di rilievo costituzionale. Laddove, anzi, secondo la Corte, la dichiarazione di illegittimità costituzionale offrirebbe un surplus di garanzia al primato del diritto dell’Unione europea, salvaguardando in modo efficace la certezza del diritto, valore di sicuro rilievo costituzionale.
Nel merito, la Corte ha dichiarato, quindi, incostituzionale l’art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, la tabella 37 allegata, nonché la tabella A allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria, per violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., per il contrasto con il principio di parità di trattamento fra uomo e donna, sancito dal diritto dell’Unione europea.
- 19-11-2024