- 17-10-2024

La sent. n. 163 del 2024 rileva particolarmente in quanto la Corte costituzionale effettua preliminarmente e per plurime ragioni un importante revirement circa la possibilità, ora, dunque, ammessa, anche per il giudice individuato in sede di conflitto di competenza dalla Cassazione di sollevare questioni di costituzionalità della norma posta dalla Corte di cassazione alla base della propria decisione e destinata a costituire il presupposto per lo svolgimento del successivo giudizio (tra l’altro, in coerenza con il recente orientamento della stessa Cassazione circa la facoltà del giudice, indicato quale titolare della giurisdizione in sede di regolamento di giurisdizione, di formulare questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia avente ad oggetto per l’appunto la compatibilità con il diritto dell’Unione della norma sulla giurisdizione già enunciata dalla Corte di cassazione, in via definitiva dal punto di vista del diritto nazionale),