- 23-07-2024

Con la sent. n. 144 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sollevate, in riferimento agli artt. 3 (principi di ragionevolezza e di non discriminazione), 41 (libertà di iniziativa economica dei tributaristi) e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 56 del TUE e 16 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (diritto alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione). Nella sostanza era stata censurata l’esclusiva a favore solo di taluni professionisti del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA (ossia agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro e ai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria), e non, invece, anche ad altri soggetti (ossia gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tra i quali rientrano coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale in forza del d.m. 19 aprile 2001).

Le ragioni del rigetto sono indicate dalla Corte costituzionale nella perdurante diversità sostanziale tra le due categorie di professionisti e nella correlata insussistenza di profili discriminatori e irragionevoli, nella congruenza della scelta dei soli professionisti abilitati ripsetto al perseguimento dell’utilità sociale intrinseca nell’esercizio di funzioni di tipo pubblicistico, nonché nella sua idoneità a soddisfare obiettivi di interesse generale e a garantirne la realizzazione senza eccedere quanto necessario per raggiungerlo. E ciò anche concedendo che si fosse in presenza di un elemento transfrontaliero e non invece in situazioni puramente interne nelle quali la libertà di prestazione non troverebbe applicazione.