- 05-07-2024

Nella sent. n. 124 del 2024, le questioni concernenti talune disposizioni della legge regionale della Sardegna n. 9 del 2023  in parte sono dichiarate infondate e in parte sono accolte. Queste ultime riguardano gli articoli 80, comma 1, lett. b), e 87, comma 1:

  • per quanto riguarda il primo articolo, l'illegittimità deriva dalla  mancata definizione del periodo di cacciabilità della tortora selvatica nel perimetro fissato dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992, che costituisce espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell’ambiente», valevole anche nei confronti delle autonomie speciali; q
  • quanto al secondo articolo, esso è invalidato nella parte in cui dispone che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale «[s]volge inoltre, nell’ambito del territorio della Regione le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato. Ciò in contrasto con le previsioni del d.lgs. n. 177 del 2016 e, in particolare, con l’art. 18 che ha disposto, in via generale, il subentro dell’Arma dei carabinieri al Corpo forestale dello Stato e ciò in violazione di plurimi parametri costituzionali (art. 117, comma 2, lett. a), Cost., in relazione ai parametri interposti della Convenzione cosiddetta CITES, ratificata e resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874 ed attuata con successiva legge n. 150 del 1992; art. 117, comma 2, lett. s), Cost., in relazione ai parametri interposti costituiti dalle disposizioni di cui alla  legge n. 150 del 1992 e del d.lgs. n. 177 del 2016; art. 117, comma 2, lett. h) e l), sia in via autonoma sia in relazione ai parametri interposti costituiti dagli artt. 55 e 57, commi 1 e 2, cod. proc. pen., dagli articoli da 133 a 141 TULPS e dall’art. 254 del regolamento di esecuzione TULPS; art. 3, comma 1, St. spec. Sardegna. Norma, questa, che pone all’esercizio della competenza legislativa attribuita dallo statuto speciale in materia di «polizia locale urbana e rurale» e di «agricoltura e foreste», i limiti derivanti dal rispetto degli obblighi internazionali, delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.