- 04-07-2024

Con la sent. n. 121 del 2024, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di due disposizioni legislative recate dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (A): l’art. 144, nella parte in cui non prevedeva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato avesse autorizzato la costituzione in un giudizio e attestato la mancanza di attivo per le spese, e l’art. 146, nella parte in cui non prevedeva la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.

Il vizio individuato dalla Corte consiste, stante l’omogeneità degli interessi perseguiti e a fronte dell’effettività della difesa in attuazione dell’art. 24 Cost., nel  mancato riconoscimento dell’istituto del gratuito patrocinio anche alla procedura di liquidazione controllata sprovvista di attivo per le spese, dovendo essa, comunque, assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.