- 02-07-2024

Nella sent. n. 116 del 2024, la Corte, nel decidere la questione ad essa sottoposta, ricorda, tra l'altro, che il rispetto del principio di offensività (nullum crimen sine iniuria), desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost. comporta che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può reprimere sul piano penale, come fattispecie di reato, soltanto condotte che, nella loro descrizione tipica, comunque, rispettosa del principio di legalità, consistano, altresì, in comportamenti dal contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera esposizione a pericolo; e che parimenti contrasta con il principio di offensività  la previsione di una fattispecie penale che abbia, come presupposto, una qualità della persona non connessa alla condotta in quanto ciò darebbe luogo alla fattispecie della responsabilità penale cosiddetta d’autore; così che le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non potrebbero giustificare disposizioni che attribuiscano rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela. Non è quindi, secondo la corte, compatibile con il principio di offensività l’incriminazione dello “status” di sottoposto a misura di prevenzione personale che non si rifletta su una maggiore pericolosità o dannosità, e, quindi, offensività, della condotta, in assenza della violazione di una specifica prescrizione che sia ricollegabile alla condizione soggettiva di destinatario della misura di prevenzione personale.
Ciò che, appunto, si verifica ex art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui punisce con sanzione penale chi, in precedenza sottoposto a misura di prevenzione personale, guidi un autoveicolo o un motoveicolo senza patente, in quanto revocata o sospesa, anche nelle ipotesi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida non conseguano all’applicazione della misura di prevenzione. D'altro canto, conclude la Corte, sia per il prevenuto, sia per gli altri soggetti, la successiva condotta di guida con patente sospesa o revocata per violazioni di norme del codice della strada non può non avere lo stesso trattamento giuridico. Per effetto di tale riduzione dell’ambito applicativo della fattispecie penale, prevista dalla disposizione censurata, si riespande quella dell’art. 116, comma 15, cod. strada, non più derogato dalla prima in parte qua, e, quindi, trova applicazione l’ordinaria sanzione amministrativa, salva l’ipotesi della recidiva nel biennio.