- 01-07-2024

Con la sent. n. 114 del 2024, la Corte costituzionale ha invalidato l’art. 2, comma 3-bis, del d.l. 8 novembre 2022, n. 169, come conv., per violazione degli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. Si noti che la disposizione censurata era stata approvata per dare seguito alla sent. n. 228 del 2022, che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell’art. 16-septies, comma 2, lettera g), d.l. n. 150/2020, come conv., che, nel contesto della pandemia, aveva nella sostanza precluso azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari della Calabria. La Corte, infatti, anche nella presente occasione, rileva Lcome la norma censurata, ponendo per la durata di un anno il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria e stabilendo per lo stesso tempo l’inefficacia dei pignoramenti già attuati, ha  di fatto svuotato di effettività i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti delle amministrazioni sanitarie debitrici, incidendo significativamente sui giudizi esecutivi pendenti, senza controbilanciare tali effetti processuali con risorse e disposizioni di carattere sostanziale che potessero garantire in sede concorsuale il soddisfacimento dei crediti oggetto dei titoli esecutivi azionati.