- 27-06-2024

Nella sent. n. 112 del del 2024, la questione di costituzionalità  del combinato disposto degli artt. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 e 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., è dichiara infondata dalla Corte costituzionale, evidenziandosi come le censure mosse all'impossibilità di neutralizzazioni di periodi di riscatto pensionistico che ne deriva non mira ad elidere, come in precedenti casi, gli effetti nocivi che la contribuzione da riscatto ha determinato nell’ambito del sistema retributivo, sibbene a “fuoriuscire” da tale sistema in quanto rivelatosi meno conveniente e a cui aveva acceduto liberamente riscattando un periodo non coperto da contribuzione obbligatoria: Ciò che si risolverebbe  in una sostanziale pretesa di scelta del sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione ex post, al momento del pensionamento, in contrasto con il principio di certezza del diritto che deve pur sempre presidiare anche il sistema previdenziale