- 27-06-2024

Con la sent. n. 111  del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 37, comma 3, d.l. n. 21 del 2022, come conv. e modif., nella parte in cui prevedeva che ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2 dello stesso articolo, si assumesse il totale delle operazioni attive al netto dell’IVA, anziché  il totale delle operazioni attive al netto dell’IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive.

La motivazione esposta riposa sul fatto che, poiché la straordinarietà del momento e la temporaneità della imposizione non potrebbero essere ritenute un passe partout per l’introduzione di qualsiasi forma di imposizione fiscale, nella specie, la previsione dell’inclusione, nella base imponibile del contributo straordinario, delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, supera la soglia di ragionevolezza in violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

Per un verso, infatti, le accise versate allo Stato vanno ad aumentare, anche in misura considerevole, la base imponibile del contributo straordinario di solidarietà, senza che tale aumento possa in alcun modo dirsi rappresentativo di una maggiore ricchezza.

Per l'altro, la complessa dinamica applicativa delle accise determina anche una discriminazione orizzontale tra i soggetti passivi del contributo, perché solo per alcuni di questi - ovvero quelli che versano allo Stato l’accisa e la “caricano” nelle fatture attive - si verifica il descritto effetto distorsivo, ma non per quelli che, all’interno della filiera, possono cedere i prodotti energetici in sospensione di imposta, per i quali l’accisa non rileva, e neppure per quelli che commercializzano dopo l’immissione al consumo, per i quali il suddetto effetto non si verifica, in quanto le accise – verosimilmente – incrementeranno, con un sostanziale bilanciamento, il prezzo sia nelle fatture attive che in quelle passive.