- 25-06-2024

Con la sent. n. 110 del 2024, la Corte dichiara infondate le censure mosse agli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, del d.p.r. n. 115 del 2002, assumendosi, dal giudice remittente, che la richiesta ivi contenuta ai cittadini extracomunitari che intendano avvalersi del gratuito patrocinio di documentazione ulteriore rispetto a quella normalmente richiesta violerebbe gli artt. 3, 24, commi 2 e 3, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera c), CEDU. Così statuendo, la Corte rileva, ancora una volta, che la  disciplina per la concessione del beneficio in parola allo straniero, può, con riferimento all'art. 3 Cost, legittimamente tenere conto delle peculiarità che contraddistinguono la situazione dello straniero stesso da quella del cittadino, in particolare per quanto riguarda sia la sua situazione reddituale, che condiziona l’ammissione al beneficio, sia il relativo accertamento  e che la previsione di una produzione documentale di supporto, in deroga al criterio generale della valorizzazione dei poteri certificatori in capo al privato, si giustifica a fronte delle difficoltà di verificare l’esistenza e l’entità dei redditi prodotti all’estero dai soggetti considerati. Con riferimento, poi,  all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera c), CEDU, l'infondatezza deriva dal fatto che  le disposizioni censurate non precludono affatto la possibilità che lo stato di non abbienza sia provato liberamente, nell’ipotesi di mancata allegazione della contestata certificazione consolare, potendo il giudice, oltre ad esercitare d’ufficio poteri di sollecitazione e di accertamento, valutare in ogni caso il tenore di vita, le condizioni personali e familiari, e le attività economiche eventualmente svolte dal postulante.