- 18-06-2024

Nella sent. n. 107 del 2024, la Corte costituzionale invalida il divieto di far parte della giunta o di essere nominati rappresentanti del comune e della provincia fatto agli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale da parte dell’art. 64, comma 4, del d.lgs.  n. 267 del 2000, anche quando l’affinità derivi da un matrimonio rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato di scioglimento o di cessazione degli effetti civili dello stesso matrimonio. Di tale disciplina, la Corte, infatti, rileva La manifesta irragionevolezza per essere la stessa, nella sua permanente affermazione, del tutto sganciata dalle sorti del rapporto di riferimento, e dalla differenza rispetto alla situazione dell’ex coniuge del sindaco, per il quale la incompatibilità non sussiste, e ciò in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost.