- 13-06-2024

La questione risolta con l'ord. n. 106 del 2014 nel senso della manifesta inammissibilità riguardava la censura mossa, in riferimento agli artt. 3, 13, 97 e 112 della Costituzione, al d.lgs. n. 150 del 2022, avendo questo introdotto la procedibilità a querela del delitto di sequestro di persona di cui all’art. 605, primo comma, cod. pen., in attuazione del criterio di delega contenuto nell’art. 1, comma 15, della legge n. 134 del 2021. La Corte fonda la sua pronuncia sostanzialmente sull'aberratio ictus delle questioni formulate con riferimento alla legge delega, laddove l’eventuale accoglimento delle questioni prospettate avrebbe inciso in senso peggiorativo sulla risposta punitiva nei confronti del condannato, ampliando il novero delle ipotesi di sequestro di persona passibili di essere perseguite e punite (divieto di reformatio in pejus).