- 13-06-2024

Nella sentenza n. 105 del 2024,  l’illegittimità costituzionale dell’art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che le misure ivi indicate si applicassero per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi è ripianata dalla Corte costituzionale con una pronuncia additiva sulla base della considerazione che la mancata fissazione di un termine massimo di durata di operatività della previsione in parola (la prosecuzione dell’esercizio dell’attività di stabilimenti di interesse strategico nazionale, pur in presenza di provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria) avrebbe finito per configurare un sistema di tutela dell’ambiente parallelo a quello ordinario, eed affidato a una disposizione dai contorni del tutto generici: come tali, inidonei ad assicurare che, a regime, l’esercizio dell’attività di tali stabilimenti e impianti non recasse pregiudizio alla salute e all’ambiente (e ciò in dispregio degli artt. 2 e 32 Cost.).