- 24-05-2024

La Corte, nella sent. n. 94 del 2024, rigetta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera f), ultimo periodo, della legge della Regione Valle d’Aosta 18 luglio 2023, n. 11, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e all’art. 2, primo comma, lettere g) e q), dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, ritenendo che tale disposizione, fissando in centottanta giorni annui la durata massima della locazione degli alloggi a uso turistico, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), della medesima legge regionale, lungi dall’incidere sulla disciplina della durata dei contratti di locazione turistica breve e quindi sulla materia dell’ordinamento civile, si ponga al crocevia delle materie dell’urbanistica e del turismo, assegnate alla competenza legislativa primaria della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dall’art. 2, primo comma, lettere g) e q), dello statuto speciale. La disposizione s'inserisce, dunque, secondo la Corte, coerentemente nel quadro di previsioni regionali il cui esclusivo orizzonte – che coincide con la sfera di competenza – è quello di governare le trasformazioni urbanistiche connesse alla moltiplicazione delle locazioni turistiche brevi, in un’ottica di tutela del territorio e di realizzazione di una sua ordinata pianificazione  che si coniuga con quell’attività di «promozione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività turistiche» che questa Corte ha già riconosciuto appartenere alla competenza legislativa residuale regionale.