- 23-05-2024

Nella sent. n. 93 del 2024, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità, a decidere sull’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità, in quanto, trovandosi il giudice due volte a valutare lo stesso fatto criminoso, dapprima in sede di esame della richiesta di decreto penale di condanna e successivamente in sede di opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, egli potrebbe  essere condizionato dalla decisione assunta in precedenza, in contrasto con l’art. 111, comma, Cost., a tenore del quale il processo si deve svolgere dinanzi a un giudice terzo e imparziale.