- 20-05-2024

La sent. n. 91 del 2024, con un'articolata argomentazione basata su collaudati principi formatisi nella pregressa giurisprudenza, ritiene nella specie  violato il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., con pregiudizio anche del principio di individualizzazione della stessa, alla luce del carattere «personale» della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.). Di conseguenza, viene dichiarata dl’illegittimità costituzionale dell’art. 600-ter, primo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente i due terzi.