- 26-04-2024

L’infondatezza delle questioni sollevate, a fronte degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nei confronti dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, riposa, secondo la sent. n. 74 del 2024, sulla circostanza che, secondo la valutazione in astratto che sorregge l’individuazione delle ipotesi di incompatibilità del giudice, non avrebbe “forza pregiudicante” e perturbativa della terzietà e dell’imparzialità, la pronuncia con cui il giudice abbia già rigettato la richiesta di decreto penale per ritenuta illegalità della pena proposta dal pubblico ministero, nel momento in cui  egli sia chiamato a pronunciarsi su una nuova richiesta di emissione di decreto penale di condanna. E ciò perché, ai fini della prima pronuncia, non sarebbe stato necessario avviare ponderazioni del merito della richiesta stessa, potendosi, invece, prescindere da eventuali considerazioni circa la fondatezza dell’ipotesi accusatoria.