- 26-04-2024

Nella sent. n. 73 del 2024, la Corte costituzionale respinge le censure formulate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nei confronti dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70. I dubbi del giudice remittente si erano appuntati sull’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, impeditiva che la quota delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici, attribuita dalla stessa legge agli appartenenti al ruolo professionale legale da essi dipendenti, sia computata, neanche in parte, nel calcolo della loro indennità di anzianità. La Corte ha, invece, riconosciuto che il concetto di stipendio utile alla determinazione dell’indennità di anzianità indicato dal diritto vivente, da un lato, è coerente con il contenuto precettivo e con la ratio della disposizione in scrutinio, concordando con la logica di fondo della legge n. 70 del 1975 e, più in generale, dell’ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato in cui essa si inscrive (talché la corrispondente regola non potrebbe essere derogata dalla fonte regolamentare, né dall’autonomia collettiva), e, dall’altro, valorizza congruamente le specificità connotative del termine «stipendio» impiegato nell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, collimando anche con le esigenze di uniformità e di razionalizzazione che permeano le previsioni che tale legge dedica al trattamento di quiescenza. La Corte ha ulteriormente osservato che il diverso status giuridico ed economico delle categorie di lavoratori poste a raffronto dal rimettente inficia il giudizio di comparazione richiesto, mentre non è sufficiente addurre la natura retributiva di un compenso per ritenere che la sua mancata considerazione ai fini del trattamento di fine servizio confligga con la garanzia della proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Assai sinteticamente, dunque, la Corte riconosce, invece, agli onorari una specifica funzione premiale e incentivante, escludendo che costituiscano la normale retribuzione del patrocinio svolto dai legali del parastato in aggiunta allo stipendio.