- 15-04-2024

Con la sent. n. 57 del 2024, la Corte, tra l’altro, dichiara, per violazione dell’art. 3 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge regionale campana n. 15 del 2005 limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria» in quanto il sovvenzionamento dell’attività di gestione societaria dell’aeroporto non risponde alle doverose finalità ambientali sottese all’imposizione del contributo previsto dalla legge stessa, non essendo funzionale a soddisfare l’interesse primario di supportare la riqualificazione del territorio della Regione. Talchè terminati i lavori di completamento dell’aeroporto di Pontecagnano -Sa- e avviata l’attività aeroportuale, la contribuzione deve cessare di gravare sulle imprese del settore estrattivo operanti nella Regione Campania.