- 08-04-2024

Con la sent. n. 55 del 2024, la Corte costituzionale rileva come sussistano le medesime condizioni che l’avevano indotta a ritenere fondata, per violazione dell’art. 3 Cost., una analoga questione per la parte in cui una  norma interpretativa non aveva previsto l’esonero, a tutela dell’affidamento scusabile riposto dai professionisti interessati, nella possibile interpretazione che li esentava dall’obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi.

Come già affermato per tale categoria forense, il legislatore, pur fissando legittimamente un precetto normativo che la disposizione interpretata era fin dall’inizio idonea ad esprimere, avrebbe dovuto comunque tener conto del già insorto affidamento in una diversa interpretazione.

La Corte dichiara pertanto costituzionalmente illegittimo l’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, come conv., nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.