La Corte costituzionale nella veste di giudice a quo solleva, con l'ord. n. 35 del 2024, questione di costituzionalità del divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di NCC stabilito all’art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 41 primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49 TFUE, che tutela la libertà di stabilimento. La risoluzione della questione è ritenuta, infatti, pregiudiziale rispetto alla questione recata dal ricorso statale avverso l’art. 1 della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, che dispone: a) che, allo scopo di far fronte all’incremento della domanda dovuto all’aumento dei flussi turistici e garantire i servizi di trasporto, il competente dipartimento regionale rilascia alla Ferrovie della Calabria srl «titoli autorizzatori non cedibili» per lo svolgimento del servizio di NCC di cui alla legge n. 21 del 1992 (comma 1); b) che tali autorizzazioni sono rilasciate «nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell’utenza, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della legge n. 21/1992 e nelle more della specifica disciplina normativa, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge» (comma 2), assumendo violati l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla materia «tutela della concorrenza», e l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., in riferimento al principio di sussidiarietà.
- 07-03-2024