Nella sent. n. 209 del 2023, la Corte, accertato preliminarmente che, con l’art. 103, commi 4, 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, non si è conferito all'amministrazione un potere “in bianco”, indeterminato nel contenuto e nelle modalità, bensì il compito di dettare, in termini uniformi e generali per tutte le procedure di emersione del cd. lavoro nero, un requisito di carattere meramente tecnico, sulla base di ben specifici obiettivi da perseguire e di parametri a cui conformarsi, dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo 103, commi 4, 5 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 35, 97 e 113 Cost., in particolare perchè non è ravvisabile alcuna intrinseca contraddittorietà tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore - che attiene «tanto alla tutela del singolo lavoratore quanto alla funzionalità del mercato del lavoro in un contesto d’inedita difficoltà» - e la norma censurata (che non consente, nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, «a differenza di quanto era accaduto per la c.d. “emersione del 2012”).
- 24-11-2023