- 24-11-2023

Con la sent. n. 208 del 2023, la Corte ha escluso che la Costituzione imponga allo Stato di rimettere sul mercato le armi confiscate al fine di trarre un lucro dalla misura ablativa di talchè ritiene infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella parte in cui prevede che «[l]e armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell’art. 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110». Secondo il rimettente, tale disposizione si sarebbe posta in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto «del tutto irrazionale», non essendovi alcun motivo per sottrarre alla vendita le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati e per privare lo Stato del relativo profitto.