- 23-11-2023

Nella sent. n. 206 del 2023, la Corte dichiara incostituzionale, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., l’art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022, che, quanto all'impiego del gettito introitato, ha assimilato tra loro l’«attività di recupero fiscale» dei tributi propri derivati ed il «ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale»: impiego che, invece, il legislatore statale, nell’esercizio della sua discrezionalità nella materia del sistema tributario dello Stato, ha differenziato per le due ipotesi. Nell’occasione, la Corte rammenta, peraltro, la perdurante necessità di un intervento organico e ponderato del medesimo legislatore finalizzato ad attribuire alle Regioni una effettiva autonomia finanziaria ex art. 119 Cost. e ad incentivarne il concorso alla lotta all’evasione fiscale.