- 08-06-2023

Nella sent. n. 115 del 2023 viene in rilievo il principio di copianificazione paesaggistica Stato-Regione, assunto violato dalla legge regionale (Liguria), che ha disposto una nuova perimetrazione di parchi naturali regionali con esclusione di alcune zone dalle aree protette, a discapito della tutela paesaggistica. Le questioni sono rigettate, riconoscendosi come l'intervento rientri nella competenza regionale (ai sensi degli artt. 2 e 22 della legge n. 394 del 1991). L'obbligo di pianificazione paesaggistica congiunta non comporterebbe, peraltro, secondo la Corte, alcun vincolo per la Regione quanto alla possibilità di riesercitare i suoi poteri di individuazione dell’area del parco, né, d'altro canto, la normativa impugnata pregiudicherebbe la futura pianificazione paesaggistica congiunta statale e regionale, la cui assenza non può comunque vanificare le competenze regionali in materia di classificazione e di istituzione dei parchi naturali regionali.