- 06-06-2023

Nella sent. n. 113 del 2023, i dispositivi di'illegittimità costituzionale (principale e conseguenziale) ruotano intorno ai limiti costituzionali dell'istituto della conversione dei decreti legge ex art. 77 Cost. La Corte rammenta, infatti, tra l'altro, come l’omogeneità costituisca un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, dato che l’inserimento di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di legge, laddove, in particolare, per i decreti-legge a contenuto ab origine plurimo ed eterogeneo, occorre considerare specificamente il profilo teleologico, cioè l’osservanza della ratio dominante che li ispira. Ciò vale anche per le disposizioni introdotte nel corpo del decreto-legge in sede di conversione, le quali devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal medesimo decreto, così da consentire una verifica sulla continuità delle rispettive rationes ispiratrici: tale continuità venendo meno quando le disposizioni aggiunte siano totalmente estranee o addirittura intruse rispetto a quei contenuti e a quegli obiettivi.
Nella specie, la Corte rileva che le disposizioni della legge di conversione censurate si dimostrano del tutto estranee all’impianto del decreto originario (ossia “intruse”, con riguardo tanto all’oggetto della disciplina, quanto alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza, quanto, infine, all’esigenza di coordinamento rispetto alle materie “occupate” dall’atto di decretazione,