- 06-06-2023

Nella sent. n. 112 del 2023, la Corte, tra l'altro, ha occasione di rammentare il suo costante orientamento secondo cui l’istituto dell’acquiescenza non si applica nei giudizi in via principale, atteso che la disposizione contestata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l’effetto di reiterare la lesione da cui deriva l’interesse a ricorrere. Nel merito delle questioni, la Corte respinge quella proposta contro la norma regionale (Veneto) che fissa un massimale di assistiti in carico ai medici in formazione più elevato rispetto a quello stabilito dalla norma statale, dal momento che quest'ultimo limite quantitativo non costituisce una modalità organizzativa vincolante, essendo la ratio di fondo piuttosto la tutela del principio fondamentale della materia «tutela della salute», attraverso la qualità della formazione; respinge altresì, nella medesima prospettiva, la questione proposta contro la norma regionale che prevede che, per il triennio 2022-2024, i medici specializzandi possono prestare attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale tramite contratti libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile. La Corte accoglie invece la questione relativa all'introduzione di una disciplina della procedura concorsuale per il reclutamento del personale medico diversificata rispetto a quella nazionale per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992.