Con la sent. n. 98 del 2023, è ritenuta irragionevole la limitazione soggettiva della facoltà di esercitare la libera professione a carico degli psicologi militari, attesa la ritenuta omogeneità di situazione con quella dei medici militari (a partire, infatti, dalla legge n. 3 del 2018, la professione di psicologo è stata espressamente ricompresa «tra le professioni sanitarie» di cui al d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946). Tra l'altro, la Corte ricorda di aver già statuito nel senso che, una volta riconosciuta l’esigenza di un’eccezione rispetto a una normativa più generale (nella specie: l’attribuzione ai soli medici della facoltà di svolgere la libera professione, in deroga al generale regime di incompatibilità previsto per tutti i militari), il legislatore non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità.
- 18-05-2023